Statuto dell'Associazione



ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione "FACCIAMO PACE ! -ONLUS-".
"Facciamo Pace!" ha sede in via Nuova Collegiata 4, Rivoli (To).

ART. 2 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'associazione è illimitata, salvo quanto disposto dal successivo articolo 12 del presente Statuto.

ART. 3 SCOPI E MEZZI

"Facciamo Pace!" è una associazione apartitica e senza fini di lucro con struttura democratica che si prefigge:
- di organizzare e gestire iniziative ed attività a sostegno dei profughi, dei rifugiati e degli emarginati di tutto il mondo;
- di promuovere sul territorio una cultura basata sui principi ispiratori dell'associazione, con un'attenzione privilegiata al mondo giovanile.
Per il raggiungimento di queste finalità l'associazione cura in particolare la formazione e la corresponsabilizzazione dei soci e può intraprendere attività sociali, culturali, educative, formative. Facciamo Pace! si ispira ai valori della pace, della giustizia, della solidarietà e della nonviolenza accogliendo tra i propri soci uomini e donne che, indipendentemente dal proprio credo religioso e politico, si riconoscono in tali principi, e sono accomunati dal desiderio di stare con l'uomo nella difesa della sua dignita'.
L'associazione è basata sull'attività volontaria e gratuita di persone che mettono le loro conoscenze e le loro capacità a servizio di chi necessita di un aiuto umano.
Nella vita quotidiana ed associativa i soci di Facciamo Pace! si impegnano a vivere uno stile di condivisione, accoglienza e ascolto.

ART. 4 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'associazione sono costituite da: - la quota annua versata dagli associati;
- proventi dell'esercizio delle eventuali attivita' commerciali connesse;
- contributi di enti pubblici e privati interessati alle attivita' associative, purche' versati a fondo perduto;
- eventuali donazioni o legati ereditari;
- interessi attivi e redditi derivanti dai beni appartenenti all'Associazione.

ART. 4 bis FONDO COMUNE

L'associazione e' dotata di un fondo comune necessario per il perseguimento degli scopi di cui all'art.3 . Il fondo comune e' formato dai contributi degli associati e dai beni con essi acquistati nonche' da quanto previsto all'art.4

ART. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Tutte le cariche sono gratuite ed elettive.

ART. 6 SOCI

Sono Soci coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione e le persone che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, ne condividono gli ideali ispiratori e prendono parte attiva al perseguimento degli stessi.
I Soci offrono parte del proprio tempo e delle proprie energie per dedicarle allo svolgimento delle attività di sostegno e promozione di Facciamo Pace!.
L'adesione all'Associazione avviene attraverso la presentazione di una richiesta scritta.
L'accettazione delle domande di adesione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
- recesso;
- assenza ingiustificata per tre volte consecutive all'Assemblea dei Soci;
- inosservanza del presente Statuto;
- mancato pagamento della quota associativa per oltre due anni.
Le decisioni in tale materia sono prese dall'Assemblea.
Il Socio escluso può ricorrere all'Assemblea dei Soci, che può deliberare la ratifica della decisione o la reintegrazione del Socio.
I Soci sono tenuti:
- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa di cui all'articolo 4.
I Soci hanno diritto :
- a ricevere tutte le informazioni sulle attivita' promosse dall'Associazione;
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.

ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci.
Le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci ancorchè assenti o dissenzienti o astenuti.
L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno e comunque tutte le volte che egli lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata presentata al Presidente da almeno un terzo dei Soci dell'Associazione o dalla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a ciascun Socio almeno quindici giorni prima della data stabilita.
L'Assemblea dei Soci è presieduta da un Socio eletto all'inizio della stessa.
All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria :
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il revisore dei conti;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative;
- approvare il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo e le relazioni illustrative proposte dal Consiglio Direttivo.
In sede straordinaria :
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.
Ciascun Socio può rappresentare un solo altro Socio che lo abbia delegato per iscritto.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato un terzo dei Soci.
Per l'approvazione delle delibere in sede ordinaria è necessaria la maggioranza semplice; in sede straordinaria la maggioranza dei due terzi dei soci.
La delibera di scioglimento dell'associazione deve essere assunta dai tre quarti dei soci. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o in sua assenza da altro Socio designato dall'Assemblea stessa.

ART. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri nominati tra i Soci: la prima volta, in sede di costituzione dell'Associazione e successivamente dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il numero complessivo.
La durata del Consiglio Direttivo è di tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo può provvedere per cooptazione alla sostituzione. Il componente cooptato resta in carica fino alla prima convocazione dell'Assemblea dei Soci che procede all'elezione del nuovo Consigliere che a sua volta resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo viene convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento o rinuncia, da un'altro consigliere.
Il Consiglio Direttivo ha la responsabilita' generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali ed è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione in attuazione delle delibere dell'Assemblea.
Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
- eleggere fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; - deliberare l'ammissione dei nuovi Soci;
- proporre le quote associative all'Assemblea dei soci;
- deliberare la partecipazione dell'Associazione, quale Socio, ad altre associazioni e organizzazioni aventi scopi analoghi, nonchè la partecipazione ad enti con scopi sociali e umanitari;
- predisporre annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relazioni illustrative;
- deliberare operazioni bancarie e finanziarie, senza alcuna limitazione all'infuori di quelle espressamente risultanti dallo Statuto e dalla Legge.
Il Consiglio puo' delegare a uno o piu' consiglieri parte dei propri compiti e nominare procuratori speciali.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

ART. 9 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri in occasione della prima seduta. Dura in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo. E' rieleggibile consecutivamente una sola volta.
In caso di dimissioni o impedimento grave, il Consiglio direttivo provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

ART. 10 FUNZIONI OPERATIVE

Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, elegge fra i suoi membri un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei compiti.
Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, elegge fra i suoi membri un Segretario. Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, elegge un Tesoriere, con l'incarico di contabile dell'Associazione, di emettere mandati di pagamento e di tenere la cassa.
L'Assemblea, se lo ritiene opportuno, elegge un Revisore dei conti ed un supplente, che durano in carica tre anni. Esso è rieleggibile consecutivamente una sola volta e può essere scelto anche fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.
Il Revisore supplente interverrà con tutti i poteri del revisore dei conti ogni qualvolta quest'ultimo fosse impedito o assente.
Al Revisore dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione. Redige una relazione all'Assemblea sui bilanci, preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo. Il Revisore dei conti può assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.
Il Revisore dei conti non può ricoprire incarichi negli organi sociali.

ART. 11 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono approvati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

ART. 11 bis DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Ai soci possono essere soltanto rimborsate le spese vive sostenute per l'attivita' prestata. In ogni caso non potranno essere corrisposti compensi superiori ai limiti di cui al DPR 645/94 e al DL 239/95 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12 SCIOGLIMENTO E ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci. L'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, a vantaggio necessariamente di associazioni aventi scopi e principi riconducibili a quelli del presente Statuto.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto saranno applicate le disposizioni di legge in materia o quanto definito nei Regolamenti interni di attuazione.





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